Guida rapida alle traduzioni giurate

Asseverazioni, legalizzazioni e apostilleNel corso degli ultimi anni la traduzione giurata (o asseverata) ha assunto un ruolo sempre più importante a seguito dell’esplosione del commercio internazionale e dell’incremento dei flussi migratori. La conseguenza è stata un forte aumento nella richiesta di questo tipo di servizio.

L’asseverazione di una traduzione di un documento è una procedura certificativa, ad opera di un traduttore iscritto all’albo dei CTU del Tribunale, attraverso la quale si attribuisce valore legale al documento. È un processo indispensabile affinché la traduzione abbia validità nel Paese in cui deve essere utilizzata in quanto con questa procedura il documento tradotto assume lo stesso valore del documento originale.

La prin­ci­pale dif­fi­coltà della tra­du­zione giu­ri­dica risiede nella diver­genza, e in alcuni casi nell’assenza, dei con­cetti giu­ri­dici tra la lin­gua di par­tenza e la lin­gua di arrivo, quindi tra i due diversi sistemi giu­ri­dici in questione. Di con­se­guenza, la prin­ci­pale ragione della dif­fi­coltà della tra­du­zione giu­ri­dica è rappresentata proprio dall’intraducibilità non dei ter­mini, bensì di con­cetti che sono pro­pri di alcuni sistemi giu­ri­dici e non di altri. Di fronte a que­sta situa­zione, il tra­dut­tore giur­idico deve ope­rare scelte impor­tanti e di grande respon­sa­bi­lità, tra cui quella di creare nella pro­pria lin­gua un neo­lo­gi­smo appo­sito, oppure quella di adot­tare le con­ven­zioni esistenti.

Le procedure di asseverazione e legalizzazione variano in base al documento in questione. È responsabilità del cliente informarsi delle esigenze specifiche presso le autorità richiedenti per quanto concerne la necessità di una traduzione giurata o certificata. I dubbi dei clienti su queste procedure sono sempre tanti. Cerchiamo quindi di capire la differenza tra i termini utilizzati. Cosa significa traduzione certificata (o autenticata), traduzione giurata (o asseverata), apostille o legalizzazione?

Cos’è una traduzione certificata?

La traduzione certificata o autenticata è spesso confusa con la traduzione giurata, ma bisogna stare attenti in quanto sono due tipi di traduzione completamente diversi. Con la traduzione certificata si attesta semplicemente la fedeltà al testo di partenza. È una traduzione rilasciata da un traduttore iscritto all’albo dei CTU del Tribunale, accompagnata da una dichiarazione su carta intestata nella quale si certifica che la traduzione è fedele e conforme al testo originale di partenza.

Alcuni paesi non richiedono la traduzione asseverata per considerare una traduzione valida a tutti gli effetti e con valore legale e ufficiale. Richiedono pertanto una certified translation o una notarized translation (appunto, traduzione certificata).

Hai bisogno di una traduzione certificata? Scrivimi a info@expertsintranslation.com o chiamami al (+39) 338 38 46 542

Cos’è una traduzione giurata (o asseverata)?

L’asseverazione, o traduzione giurata, è un atto pubblico a carico di un traduttore iscritto all’albo dei CTU del Tribunale che presta giuramento presso l’ufficio asseverazioni e perizie del Tribunale. Con l’asseverazione il traduttore certifica, firmando un apposito verbale di asseverazione, la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione (Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366). Con questa procedura il documento tradotto assume lo stesso valore del documento originale.

Le asseverazioni sono obbligatoriamente necessarie quando una traduzione deve essere utilizzata per scopi amministrativi, governativi o giudiziari.

Vengono generalmente asseverati documenti come:

  • titolo di studio
  • patente di guida nel caso di cittadini extraeuropei
  • libretti di circolazioni automobilistici
  • certificati di matrimonio e di divorzio
  • certificati di nascita
  • documenti per la richiesta della cittadinanza
  • in generale qualsiasi tipo di atto giudiziario

Le procedure di asseverazione variano in base al paese in cui la traduzione viene asseverata e in base al tipo di documento. A prescindere dalle modalità con cui una traduzione è asseverata, questa avrà una validità mondiale.

In Italia una traduzione può essere asseverata seguendo 3 diverse procedure, ognuna delle quali coinvolge professionalità e situazioni diverse:

  • Tribunale
  • Giudice di pace
  • Notaio

IMPORTANTE: NON è consentito asseverare traduzioni interlingua (cioè da una lingua straniera ad un’altra). L’unica lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l’italiano, quindi in una traduzione giurata, almeno un testo delle tre parti che costituiscono il plico da asseverare deve essere obbligatoriamente in italiano.

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Cosa sono la legalizzazione o apostille?

L’asseverazione è un atto pubblico di competenza del Cancelliere. Il giurare senza la presenza del pubblico ufficiale non ha alcun significato giuridico. Se la traduzione asseverata deve essere trasmessa all’estero, è necessario legalizzare la firma del cancelliere preposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

La legalizzazione serve a certificare la provenienza degli atti e la qualifica di chi li ha firmati. Consiste nell’attestazione ufficiale (mediante apposito timbro) della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa.

Tuttavia, numerose Convenzioni internazionali semplificano la procedura di legalizzazione.

Un primo esempio è rappresentato dagli stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 adottano l’apostille al posto della legalizzazione. Esattamente come la legalizzazione, l’apostille prevede un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante. I Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja sono elencati al seguente link: https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf

La Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968 prevede l’esenzione da legalizzazione ad atti e documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla convenzione: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, convenzione ratificata dall’Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, anche se aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, se aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. 

La Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania del 7 giugno 1969 esclude la necessità della legalizzazione per gli atti ed i documenti pubblici rilasciati da uno dei due Stati ed utilizzati nell’altro.

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Quando è necessaria la legalizzazione o apostille?

Il documento originale (quindi, da tradurre) deve sempre essere munito di legalizzazione o apostille a seconda degli stati in cui deve essere fatto valere.

Se il documento deve essere fatto valere all’estero, una volta tradotto e asseverato, è necessario apporre la legalizzazione o apostille (a seconda dello stato in cui va consegnato il documento) anche sulla traduzione (viene certificata la firma dell’Ufficiale Giudiziario che ha firmato il verbale di giuramento del traduttore).

Qualche esempio di documenti che richiedono l’apostille: casellario giudiziale, carichi pendenti, certificati anagrafici e titoli di studio.

La Convenzione dell’Aja si applica a documenti emanati da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili e dichiarazioni ufficiali (menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma). Sono invece esenti i documenti emanati dai consolati ed i documenti riguardanti operazioni doganali o commerciali.
 
Il documento legalizzato, se munito di Apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di ulteriori legalizzazioni.
 
In Italia la legalizzazione delle firme o l’apostille sono apposte:
  • per gli atti notarili e giudiziari: dalla Procura della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione gli atti medesimi sono formati.
  • per gli atti amministrativi: dalla Prefettura U.T.G. territorialmente competente

In tema di traduzioni giurate, infine, la Convenzione di Bruxelles, relativa alla esenzione dall’Apostille nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, non è ancora stata ratificata da tutti i Paesi dell’Unione ed è quindi in vigore solo tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia.

 

RIASSUMENDO:

Procedura per i documenti provenienti dall’estero da far valere in Italia:

  • Documento originale estero con legalizzazione o apostille
  • Traduzione giurata
  • (La legalizzazione o apostille sulla traduzione NON è necessaria)

Procedura per i documenti emessi in Italia da far valere all’estero:

  • Documento originale italiano con legalizzazione o apostille
  • Traduzione giurata
  • Legalizzazione o apostille sulla traduzione. È necessaria doppia apostille!

 

NOTA: Il costo dell’asseverazione comprende anche le marche da bollo da € 16,00 che vanno apposte sulla traduzione e non sull’originale, ogni 4 facciate a partire dalla prima pagina della traduzione (anche di una riga ciascuna) e comunque ogni 100 righe (indipendentemente dal numero di pagine). Nel calcolo delle pagine va considerato anche il verbale di giuramento

Ai sensi della legge italiana sono previsti diversi casi di esenzione da imposta di bollo, a seconda della destinazione d’uso della traduzione giurata. Alcune destinazioni d’uso che prevedono l’esenzione secondo la legge sono:

  • separazione e divorzio

  • adozione

  • lavoro e previdenza

  • cause civili per le quali sia già stato pagato il contributo unificato

  • onlus

  • lavoro

  • agraria (no fotovoltaici, no agriturismo)

In caso di esenzione dall’imposta di bollo, si dovrà indicare all’inizio dell’atto o sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevede l’esenzione. È possibile consultare l’Allegato B) del D.P.R. 642/1972 a questo link per le leggi che prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo.

 

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Legal and Technical Translations  |  Dott.ssa Antonia Tofalo  |  MCIL CL, AITI  
Court-Appointed Translator of the Court of Salerno, Italy – (n° 17/2004)
Roll of Translators and Interpreters at the Chamber of Commerce of Salerno, Italy – (n° 972)
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