Il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Grazie a questo Regolamento non è più necessario legalizzare o appore l’apostille su determinati tipi di documenti pubblici, perché lo stesso prevede la creazione di una serie di moduli multilingue che accompagneranno il certificato.
Riassumo in breve gli elementi salienti del Regolamento:
- eliminazione della legalizzazione/apostille e traduzione per alcuni specifici atti pubblici (nascita, morte, filiazione, nome, divorzio)
- se è necessaria una traduzione, è sufficiente la traduzione certificata eseguita da CTU
- per evitare la necessità di traduzione, tali documenti dovranno essere accompagnati da moduli multilingue standard che però da soli non hanno alcun valore legale
- questi documenti riguardano solo gli Stati UE.
Nello specifico il Regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti:
a) nascita;
b) esistenza in vita;
c) decesso;
d) nome;
e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata;
h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata;
i) filiazione;
j) adozione;
k) domicilio e/o residenza;
l) cittadinanza;
m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.
Il regolamento si applica inoltre ai documenti pubblici la cui presentazione possa essere richiesta da cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini quando essi desiderano votare o candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, alle condizioni definite rispettivamente nella direttiva 93/109/CE e nella direttiva 94/80/CE del Consiglio.
Il regolamento non si applica:
a) ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo; o
b) alle copie autentiche dei documenti di cui alla lettera a), prodotte dalle autorità di uno Stato membro.
Il regolamento non si applica al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro.
Per documenti pubblici si intendono:
a) i documenti emanati da un’autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;
b) i documenti amministrativi;
c) gli atti notarili;
d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;
e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.
È possibile visionare l’intero Regolamento a questo link.