Nell’articolo di oggi parliamo della Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esezione dalla legalizzazione di atti. Si tratta di un Accordo tra Italia e Germania del 7 giugno 1969 che esclude la necessità della legalizzazione per gli atti ed i documenti pubblici rilasciati da uno dei due Stati ed utilizzati nell’altro. L’ufficiale di stato civile è, pertanto, tenuto a ricevere tali atti e documenti privi di legalizzazione: questo vale anche per quelli rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari di uno degli Stati contraenti anche se la sede sia nell’altro Stato o in un terzo Stato.
Atti e documenti pubblici sono considerati soltanto:
1) gli atti e documenti di un’autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger;
2) gli atti e documenti di un’autorità amministrativa;
3) gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l’ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;
4) gli atti e documenti notarili;
5) gli atti di un ufficiale giudiziario;
6) gli atti di protesto di cambiali e di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l’ordinamento giuridico nazionale.